L’amico Tommy da Roma ci chiede “se per la riparazione di un tetto in tegole e la loro parziale sostituzione è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)“. Innanzitutto bisogna dire che la D.I.A., introdotta con l’articolo 19 della legge n. 241/1990, deve essere tendenzialmente richiesta per interventi di manutenzione straordinaria e non ordinaria.
Quindi per il caso di Tommy che riguarda la parziale sostituzione delle tegole del tetto, quindi un’opera di manutenzione ordinaria, non è necessario richiedere alcun titolo abilitativo.
La D.I.A. è richiesta per il rifacimento totale di un tetto con tegole diverse dalle precedenti.
Cogliamo l’occasione per riassumere i principali interventi riguardanti i muri, i pavimenti e i soffitti, che necessitano della D.I.A. e di quelli che invece non hanno bisogno di alcun titolo abilitativo.
Occorre presentare la D.I.A.
- Rifacimento intonaci e tinteggiature esterne con colori diversi da quelli esistenti
- Rifacimento totale del tetto a spiovente, con tegole di diverso tipo
- Rifacimento cornicioni e frontalini
- Consolidamento delle fondazioni dell’edificio
- Rafforzamento con nuovi elementi di sostegno di parti strutturali
- Rifacimento vespai e scannafossi
Non è necessario alcun titolo abilitativo
- Rivestimenti e tinteggiature di parti esterne senza modifiche di ornamenti, materiali utilizzati e colori
- Rifacimento pavimentazioni esterne del cortile, di balconi e terrazze, di lastrici solai, con materiali del medesimo tipo
- Sostituzioni di tegole, canali di scolo e rinnovo delle impermeabilizzazioni esterne
- Consolidamento cornicioni
- Impermeabilizzazione di lastrici solai e pavimenti del cortile
- Opere di manutenzione ordinaria nei locali interni, salvo l’alloggio del portiere
Per il caso sottoposto da Tommy non è necessario, però per casi più controversi è bene informarsi sui decreti legge della propria Regione atti a mettere in pratica la legge dello Stato.
Le Regioni in taluni casi hanno regolamentato aspetti sostanziali relativi alle certificazioni e quindi alla D.I.A., però non dovrebbero mai essersi allontanate dal Testo Unico per l’Edilizia emanato per decreto (nr. 380) dal Presidente della Repubblica il 6 giugno 2001.
Marzo 2016
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