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Usiamo vernici a basso contenuto di COV

a cura di Avatar photo

Quando si acquista una vernice, di qualsiasi genere (pittura murale, smalto o altro), è bene controllare sulla confezione l’indicazione relativa al contenuto di COV (Composto Organici Volatili).

Tenete conto che alcune aziende preferiscono la dizione inglese VOC (Volatile Organic Compounds), ma si tratta della stessa cosa.

Questo controllo è una forma di tutela di se stessi e dell’ambiente, tenete conto che i COV giocano un ruolo chiave nella chimica a breve termine della troposfera (la parte di atmosfera più a contatto con la superficie terrestre), con conseguenze molto impattanti sui cambiamenti globali, compresi i cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la nostra salute il contatto con i COV, che può avvenire per via respiratoria o cutanea, porta principalmente irritazioni della pelle o reazioni allergiche.

In caso di esposizione, i rischi maggiori li corrono i bambini piccoli, in quanto il loro apparato respiratorio non è ancora completamente sviluppato e quindi più sensibile rispetto a quello degli adulti.

Sostanzialmente il contenuto di COV nei prodotti vernicianti è regolato da un decreto legge, il numero 161 del 27 marzo 2006, che ha recepito la direttiva europea 2004/42/CE.

Il decreto sostanzialmente fissa i limiti massimi del contenuto di COV nelle vernici, obbligando le aziende a comunicare lo specifico contenuto di COV di ogni prodotto sulla relativa confezione.

Questi obblighi avrebbero dovuto essere attuati dal 1° gennaio 2007, così non è stato anche perché, la stessa legge, nell’articolo 7 indicava che i prodotti vernicianti “aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data“, ciò significa dare alle aziende la possibilità di smaltire prodotti e confezioni non a norma con la conseguenza, per noi consumatori, di non avere alcuna certezza durante tutto il 2007.

Con quest’anno le confezioni che non riportano il contenuto di COV o i prodotti con un contenuto superiore al limite previsto sono fuori legge, quindi vale la pena controllare le confezioni prima dell’acquisto.

A questa prima fase limitativa riguardo al contenuto di COV nelle vernici, ne seguirà un’altra che dovrà essere operativa dal 1° gennaio 2010.

Di seguito riportiamo l’allegato 3 dell’articolo 3, comma 1, del DL 161 in cui vengono indicati i valori limite espressi in grammi/litro dei contenuti di COV in pitture e vernici.

Tipi di prodotti vernicianti
Base Valore limite (gr/l)
dal 01/01/2007
Valore limite (gr/l)
dal 01/01/2010
pitture opache per pareti e soffitti interni
 BA
75
30
 BS
 40030 
pitture lucide per pareti e soffitti interni
BA
 150100 
 BS
 400100 
 pitture per pareti esterne di supporto minerale
BA
 7540 
 BS
 450430 
 pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica
 BA 150130 
  BS 400300 
 vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne
  BA 150130 
  BS 500400 
 impregnanti non filmogeni per legno
 BA 150130 
  BS 700700 
 primer BA 5030 
  BS 450350 
 primer fissanti
 BA 5030 
  BS 750750 
 pitture monocomponenti ad alte prestazioni
 BA 140140 
  BS 600500 
 pitture bicomponenti ad alte prestazioni
 BA 140140 
  BS 550500 
 pitture multicolori
 BA 150100 
  BS 400100 
 pitture per effetti decorativi
 BA 300200 
  BS 500200

Legenda: BA (Base Acqua); BS (Base Solvente)

Come vedete le pitture e vernici a base acqua hanno contenuti di COV straordinariamente inferiori a quelle a base solvente.

Siccome la leggenda secondo cui le vernici a base solvente sono più efficaci di quelle a base acqua è da sfatare definitivamente (in un test di Altroconsumo del 2007, tra sei smalti all’acqua e sei a solvente, quello con maggiore potere coprente è risultato lo smalto all’acqua lucido a marchio BricoCenter), è ovvia quindi, dal nostro punto di vista, la necessità di preferire le vernici all’acqua lasciando sugli scaffali quelle a base solvente.

Ma diremo di più, siccome “a base acqua” non significa vernice ecologica sarebbe auspicabile che la scelta ricada su vernici dove è dichiarata una composizione con materie prime naturali (solitamente vegetali).

Queste ultime sono quelle che maggiormente tutelano l’ambiente perché sono le più facili da smaltire.

Naturalmente tutte le vernici, comprese quelle a base acqua e quelle a base di prodotti naturali, hanno un contenuto di COV.

In questo senso diffidate dalle confezioni che dichiarano un contenuto di COV pari a zero, accreditati tecnici ci hanno assicurato che è chimicamente impossibile.

Per concludere, due spunti polemici: il primo legato a una scarsissima informazione dei consumatori sull’argomento (quanti di voi hanno letto qualcosa sui COV e sulla relativa legge prima di capitare su questo articolo?); il secondo riguarda invece un passaggio specifico della legge.

Si tratta del punto e dell’articolo 2, che specifica cosa si intende per contenuto di COV:

la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all’uso“.

Siccome la legge 161 si estende anche ai rivenditori di prodotti vernicianti, provate a pensare ai negozi dotati di tintometro che, per soddisfare le nostre esigenze di consumatori, hanno la necessità di miscelare più prodotti tra loro.

Chi farà gli opportuni calcoli affinché la “formulazione del prodotto pronto all’uso” rientri effettivamente nei parametri di legge?

Attenzione amici rivenditori perché

salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di immissione sul mercato di prodotti elencati nell’allegato I, aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti dall’allegato II, e’ punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro” (Art. 6).

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