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a cura di Avatar photo

L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie: lo ha riconosciuto l’Agenzia dell’Entrate, che il mese scorso si è ufficialmente espressa accogliendo l’interpretazione dell’istanza di consulenza giuridica presentata da Anie Confindustria lo scorso ottobre.

L’istanza in oggetto chiedeva infatti la corretta interpretazione dell’articolo 16 bis del DPR 917 del 1986 e in particolare che la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominale (le dimensioni più tipicamente presenti presso gli edifici residenziali).

Oltre alla positività delle detrazioni, bisogna sottolineare che questa volta le famiglie, per poterne godere, non dovranno sottostare alla solita burocrazia, lunga e snervante.

In tal senso si è espressa Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie: ”il contribuente che intende beneficiare della detrazione non dovrà produrre particolare documentazione che attesti il risparmio energetico, in quanto, anche in base alle indicazioni del MISE, la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta in sé un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e quindi non è necessario produrre alcuna certificazione, con notevoli effetti quindi di semplificazione e riduzione di oneri”.

Secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione in esame, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione).

Infine, l’Agenzia conferma il divieto di cumulo tra la detrazione fiscale in esame e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto ed il ritiro dedicato.

Maggio 2013

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