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Denuncia Inizio Attivita Dia 1

icona produzione La muratura

La denuncia di inizio attività D.I.A.

a cura di Avatar photo

Gli interventi che non necessitano di alcun permesso e non sono soggetti a contribuzioni particolari sono quelli compresi nella manutenzione ordinaria.

Per la manutenzione straordinaria o per interventi ancora più importanti bisogna dire che le procedure si sono nel tempo abbastanza semplificate.

Sostanzialmente oggi, per iniziare i lavori, è possibile ovviare ai vecchi permessi, concessioni edilizie e autorizzazioni con la Denuncia di Inizio di Attività (DIA), mentre a chiusura dei lavori, quando è necessario, occorre ottenere un certificato di agibilità (che comprende ed elimina anche il vecchio certificato di abitabilità).

La D.I.A. è stata introdotta con l’art. 19 della Legge n. 241/1990 che stabiliva che l’atto di consenso della Pubblica Amministrazione si intendeva sostituito da una Denunzia di Inizio di Attività da parte dell’interessato alla Pubblica Amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di Legge.

Quindi la DIA può sostituire le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e qualunque altro atto di assenso delle amministrazioni, qualora sussistano determinati requisiti previsti dalla legge.

Le attività che possono utilizzare questa procedura semplificata, non sono soggette ad alcun tipo di assenso da parte dell’amministrazione, in quanto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è autocertificata dall’interessato che se ne assume così ogni responsabilità.

Gli interventi che possono essere eseguiti ricorrendo alla DIA sono:
1.    opere di manutenzione straordinaria, restauro e   risanamento conservativo;
2.    opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
3.    recinzioni, muri di cinta e cancellate;
4.    aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
5.    opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A non modifichino la destinazione d’uso (nella nostra legislazione il cambio d’uso anche senza lavori è soggetto ad autorizzazione);
6.    revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni
7.    varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
8.    parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

La DIA deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, il quale ha 30 giorni di tempo per esprimere parere contrario ai lavori oggetto della DIA, se ciò non accade si può dare inizio ai lavori.

In forma cautelativa è sempre consigliabile avere comunque la firma del tecnico comunale sulla propria DIA.

Naturalmente l’infrazione delle leggi o la mancata coerenza dei lavori effettivi rispetto a quelli contenuti nella DIA, possono portare non solo all’interruzione dei lavori, ma anche alla demolizione di quanto già realizzato.

Marzo 2016

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