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Stop all’autocertficazione energetica

a cura di Avatar photo

Da questo 2013 l’autocertificazione in classe G, la più bassa prevista dall’Attestato di Certificazione Energetica, prevista dal paragrafo 9 dell’allegato A del D.M. 26 giugno 2009, non è più possibile.

Ricordiamo che l’Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio e deve essere esibito sia in fase di vendita che di affitto di una casa, inoltre dal gennaio 2012 è obbligatorio anche indicare la classe energetica dell’abitazione nelle inserzioni di vendita o affitto. Le pene sono molto severe (vedi nella Rotta di Navigazione).

Naturalmente l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un tecnico autorizzato, con un conseguente costo che può variare tra i 100 e i 300 euro.

Prima di oggi in molte Regioni (si escludevano solo Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte) esisteva la possibilità per il proprietario di autocertificare la casa in classe G, la più bassa.

Questa possibilità valeva solo per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 metri quadrati.

Il proprietario, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente doveva dichiarare di essere consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, inserire nell’autocertificazione che l’edificio era di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio erano molto alti.

L’effetto di questa concessione portava ad una significativa disparità tra le Regioni in quanto istituzioni deputate a regolamentare la certificazione energetica.

Per esempio, secondo il Rapporto 2012 sull’Efficienza Energetica, si andava dalla Lombardia, dove già era vietata l’autocertificazione, con 710.00 certificati rilasciati e ovviamente nessuna autocertificazione, alla Sicilia dove i certificati rilasciati erano solo 3.181 a fronte di 13.052 autocertificazioni.

Ma non solo.

Il paragrafo 9 dell’allegato A del D.M. 26 giugno 2009, cioè quello che prevedeva l’autocertificazione, era anche oggetto di una procedura di messa in mora dello Stato italiano da parte del Parlamento Europeo, in quanto ritenuto non coerente con un completo recepimento della Direttiva europea.

La cancellazione dell’autocertificazione è contenuta nel decreto del 22 novembre 2012 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre.

Tale decreto, composta da 4 articoli, nell’articolo 2 abroga il paragrafo 9 del DM 26 giugno 2009 che prevedeva appunto la possibilità di autocertificazione in classe G.

Ciò significa evidentemente che, in tutte le Regioni, anche per le certificazioni in classe G ci si dovrà rivolgere ad un professionista qualificato e autorizzato.

Inoltre il nuovo decreto indica gli edifici esclusi dall’obbligo della certificazione energetica: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ruderi, immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale” o al “rustico”.

Febbraio 2013

ROTTA DI NAVIGAZIONE:

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