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Quando e come ricorrere all’architetto

a cura di Avatar photo

Gli aspetti regolamentari e normativi relativamente alle opere di ristrutturazione, soprattutto se di entità significativa, sono piuttosto articolati e, a volte, il limite di appartenenza dell’intervento che si vuole eseguire, ad una categoria piuttosto che ad un’altra non è così cristallino e facilmente individuabile.

Tuttavia, per esempio, tra un lavoro di manutenzione straordinaria e uno di risanamento ci sono notevoli differenze sia in termini di pratiche da eseguire che di agevolazioni a cui poter accedere.

In più, una volta che si decide di dare il via alla progettualità relativa ad un determinato lavoro, occorre fare delle scelte sui materiali, sulle modalità di applicazione, sui fornitori, sugli artigiani (applicatori, muratori, impiantisti, falegnami, ecc.) anch’esse soggette a mille variabili, ma la cui correttezza o meno incide fortemente nella qualità del risultato finale e nel prezzo che si andrà a pagare.

Soprattutto se l’intervento da eseguire è piuttosto importante il consiglio è quello di avvalersi della collaborazione di un architetto, un professionista che, per studi fatti ed esperienze sviluppate, è in grado di analizzare il problema in tutti i suoi aspetti: tecnici, normativi ed estetici, risolvendo così i problemi nell’ambito di un piano preciso di intervento.

Spesso l’architetto viene considerato come un professionista di “lusso”, molto costoso, che si possono permettere in pochi e che tendenzialmente cura l’estetica della casa, i colori, le luci, gli arredi.

Non è così.

Un buon architetto, grazie ad una scelta oculata dei tipi di intervento da attuare, dei materiali da utilizzare e, non ultimo per importanza, dei preventivi degli artigiani o delle imprese che si dovranno coinvolgere, spesso è in grado di far risparmiare denaro garantendo, in qualità di direttore dei lavori, la migliore qualità.

Infatti l’architetto è in grado di seguire l’intervento dalle sue prime fasi (progettazione, permessi comunali, ecc.), fino alla sua conclusione rilasciando, come previsto dalla legge, il certificato di collaudo, documento che attesta che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato in Comune.

Si tratta di una certificazione importante è in taluni casi obbligatoria.

Quanto costa l’architetto?

Determinare il costo di un architetto per seguire e assumere la direzione dei lavori di un intervento di ristrutturazione o di manutenzione è tutt’altro che semplice.

Proviamo a dare qualche utile indicazione.

Ovviamente, trattandosi di professionisti possono applicare le tariffe più diverse sulla base delle esperienze professionali, della fama, dello studio in cui operano e quindi delle persone che possono mettere a disposizione per la soluzione dei nostri problemi.

Tuttavia, un punto di partenza da tenere in considerazione sono le tariffe minime previste dall’Ordine degli architetti in ogni sua sede regionale e locale.

In genere il compenso dell’architetto è calcolato percentualmente sul costo totale dell’intervento da eseguire, naturalmente più quest’ultimo sarà ingente più bassa sarà la percentuale richiesta dall’architetto e viceversa.

A seguito di un piccolo e non rappresentativo test che abbiamo eseguito presso alcuni architetti, possiamo stimare, con molta prudenza e senza alcuna certezza scientifica, che per un lavoro di ristrutturazione di un appartamento dal costo complessivo di circa 50.000 euro, la parcella dell’architetto è composta da circa 5/6.000 euro di prestazione professionale (in sostanza da un minimo 10% a un massimo 15%) e da circa 2.000 euro di spese (20% della parcella professionale).

Un’ultima avvertenza: se l’incarico all’architetto non fosse totale (progettazione e direzione dei lavori) ma parziale (cioè quando la somma delle prestazioni non raggiunge l’80% dell’incarico totale), può essere applicata una maggiorazione di costo che può andare fino al 25% del compenso in parcella.

Testo unificato delle norme di deontologia per l’esercizio della professione di architetto

Si tratta di un testo articolato, realizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti e che regola, prevedendo anche sanzioni piuttosto importanti, fino alla radiazione dalla professione, gli obblighi deontologici a cui sono tenuti gli architetti.

Ne abbiamo estratte alcune particolarmente importanti dal capitolo III, relativo ai rapporti con i committenti.

Art. 14 L’architetto nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L’architetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri concordati per la valutazione dell’onorario. L’architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art. 15 L’architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possono modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.

Art. 17/ bis Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. L’Architetto deve meritare la fiducia del Committente eseguendo esattamente e diligentemente l’incarico conferitogli nonché tutelandone, nel miglior modo, l’interesse purché questo non contrasti con quello pubblico.

Art. 18 L’architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art. 19 L’architetto assolve, personalmente, nell’ambito della propria organizzazione, l’incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell’incarico.

Art. 20 La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell’incarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.

Art. 22 L’architetto, nel svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art. 23 Qualora il professionista intenda recedere dall’incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo, né i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.

Art. 26 L’architetto, nell’espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell’opera nei limiti di quanto stabilito dall’incarico. La carenza, l’imprecisione o l’indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

Settembre 2005

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